Condizioni

Codice di condotta

1. PREAMBOLO

Il presente Codice ha lo scopo di richiamare al Cliente i principali testi giuridici applicabili a Internet, accompagnati da un breve commento a titolo illustrativo. Nonostante l'attenzione dedicata alla redazione del presente allegato, SIMAFRI non può assumere alcuna responsabilità per le informazioni non contenute nel presente documento, e il presente codice non può in alcun modo essere considerato esaustivo. Inoltre, il presente codice riguarda esclusivamente il quadro giuridico relativo agli aspetti editoriali dell'attività del cliente, ed è responsabilità del cliente fare riferimento all'intero quadro contrattuale che lo vincola a SIMAFRI per quanto riguarda gli aspetti relativi al servizio sottoscritto presso SIMAFRI. SIMAFRI raccomanda pertanto vivamente al Cliente di rivolgersi a un consulente per trattare la propria questione specifica. Il Cliente è responsabile delle dichiarazioni e dei contenuti presenti sul proprio sito. Si precisa, in primo luogo, che il Cliente è personalmente responsabile di tutte le autorizzazioni legali, regolamentari o amministrative necessarie all'apertura e al funzionamento del sito web. In secondo luogo, il Cliente si impegna a rispettare, nell'ambito del funzionamento del sito, le regole legali e deontologiche che possono disciplinare l'esercizio della sua professione e, più in generale, l'uso che intende fare del sito web. In ogni caso, il Cliente è responsabile del rispetto del buon costume e dell'ordine pubblico, nonché del rispetto delle leggi e dei regolamenti, in particolare in materia di protezione dei minori e di rispetto della persona umana. Egli si impegna alle stesse condizioni a rispettare le regole relative alla protezione dei dati personali e, più in generale, quelle relative ai diritti dei terzi, in particolare in materia di diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti relativi alle informazioni e ai contenuti dei siti web. SIMAFRI si riserva il diritto di sospendere o interrompere tutti o parte dei servizi in caso di inadempimento di tali obblighi da parte del Cliente.

2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO ONLINE

Si distinguono diverse persone che possono intervenire in un sito web

2.1 - Il fornitore di accesso a Internet

È definito come la persona la cui attività consiste nell'offrire l'accesso ai servizi di comunicazione al pubblico online. È tenuto a informare i propri abbonati dell'esistenza di mezzi tecnici che consentono di limitare l'accesso a determinati servizi o di selezionarli, e a offrire loro almeno uno di tali mezzi. È inoltre tenuto a informarli dell'esistenza di mezzi per la messa in sicurezza della loro rete.

2.2 - Il fornitore di hosting

È definito come la persona fisica o giuridica che fornisce, anche a titolo gratuito, ai fini della messa a disposizione del pubblico tramite servizi di comunicazione al pubblico online, la memorizzazione di segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura forniti dai destinatari di tali servizi. Il fornitore di hosting non deve essere confuso con il prestatore di servizi che, se del caso, noleggia un server dedicato al fornitore di hosting, limitandosi tale prestatore a mettere a disposizione un'infrastruttura tecnica.

2.3 - L'editore di un servizio di comunicazione al pubblico online.

L'editore del sito è tenuto a mettere a disposizione del pubblico, in uno standard aperto: - nel caso di una persona fisica: il cognome, il nome, il domicilio e i numeri di telefono, nonché, se del caso, il numero della sua iscrizione al registro delle imprese e delle società o al registro degli artigiani, - nel caso di una persona giuridica: la denominazione sociale, la sede legale, i numeri di telefono, il numero di iscrizione al registro delle imprese e delle società o al registro degli artigiani, il capitale sociale, il nome del direttore della pubblicazione, nonché il nome, l'indirizzo e i numeri di telefono del suo fornitore di hosting. Il cliente provvede inoltre affinché siano indicati: - il prezzo applicabile, se del caso, - la natura pubblicitaria dei messaggi diffusi. Tuttavia, qualora il sito sia pubblicato a titolo non professionale, l'editore, per preservare il proprio anonimato, può limitarsi a tenere a disposizione del pubblico unicamente il nome e l'indirizzo del proprio fornitore di hosting, avendo cura di aver previamente comunicato a quest'ultimo i propri dati di identificazione personale. La constatazione di un contenuto illecito deve dar luogo a una richiesta rivolta direttamente all'editore del sito. In caso di mancato riscontro da parte di quest'ultimo, e a condizione che il contenuto sia manifestamente illecito, può essere inviata al fornitore di hosting una notifica datata indicante i dati di contatto del notificante, il nome e l'indirizzo del destinatario, la descrizione dei fatti contestati e la loro precisa localizzazione, i motivi per cui il contenuto deve essere rimosso, compreso un riferimento alle disposizioni di legge e alle giustificazioni in fatto, nonché una copia della corrispondenza inviata all'autore o all'editore del contenuto contestato con la richiesta della sua rimozione o modifica oppure, in mancanza, la prova che l'autore o l'editore non ha potuto essere contattato. Il fornitore di hosting non ha, a tale riguardo, alcun obbligo generale di sorveglianza dei contenuti che ospita. Infine, esistono regole che si applicano a tutti i prestatori di servizi in quanto vettori di informazioni, la maggior parte delle quali riguarda la protezione dell'ordine pubblico e il rispetto del buon costume.

3. ORDINE PUBBLICO

Una violazione dell'ordine pubblico è una manifesta lesione della tranquillità pubblica.

4. BUON COSTUME E GIOVENTÙ

Un oltraggio al buon costume è definito come il fatto di fabbricare, trasportare o diffondere, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, un messaggio di natura violenta o pornografica o di natura tale da ledere gravemente la dignità umana o da incitare i minori a praticare giochi che li mettono fisicamente in pericolo, oppure di commerciare in un tale messaggio, ed è punibile con tre anni di reclusione e con un'ammenda di 75.000 euro qualora il messaggio possa essere visto o percepito da un minore. Sono puniti i seguenti atti: - il fatto, in vista della sua diffusione, di catturare, registrare o trasmettere l'immagine di un minore qualora tale immagine sia di natura pornografica, punibile con cinque anni di reclusione e con un'ammenda di 75.000 euro; - il fatto di offrire, mettere a disposizione o diffondere una tale immagine o rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di importarla o esportarla, o di farla importare o esportare, punibile con le stesse pene; - le pene sono aumentate a sette anni di reclusione e a un'ammenda di 100.000 euro qualora una rete di comunicazioni elettroniche sia stata utilizzata per la diffusione dell'immagine o della rappresentazione del minore a un pubblico indeterminato. Le pene relative all'istigazione al suicidio sono aumentate a cinque anni di reclusione e a un'ammenda di 75.000 euro qualora la vittima del reato sia un minore di età inferiore a 15 anni.

5. ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

L'istigazione al suicidio è punibile con tre anni di reclusione e con un'ammenda di 45.000 euro, vale a dire il fatto di istigare al suicidio qualora l'istigazione sia stata seguita da un suicidio o da un tentativo di suicidio. A tale riguardo, Internet potrebbe essere considerato un vettore di istigazione. Il secondo articolo riguarda la propaganda o la pubblicità, in qualunque forma, a favore di prodotti, oggetti o metodi raccomandati come mezzi per togliersi la vita, punibile con tre anni di reclusione e con un'ammenda di 45.000 euro. Il terzo articolo riguarda il fatto, con qualsiasi procedimento, di ledere volontariamente l'intimità della vita privata altrui, e lo punisce con un anno di reclusione e con un'ammenda di 45.000 euro.

6. SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

Il fatto, da parte di chiunque, in qualsiasi modo: - di aiutare, assistere o proteggere la prostituzione altrui; - di trarre profitto dalla prostituzione altrui, di condividerne i proventi o di ricevere sovvenzioni da una persona che si dedica abitualmente alla prostituzione; - di assumere, addestrare o sviare una persona in vista della prostituzione, o di esercitare pressioni su di essa affinché si prostituisca o continui a farlo, è punibile con cinque anni di reclusione e con un'ammenda di 150.000 euro. Il fatto, da parte di chiunque, in qualsiasi modo, di agire da intermediario tra due persone, una delle quali si dedica alla prostituzione e l'altra delle quali sfrutta o remunera la prostituzione altrui, è equiparato allo sfruttamento della prostituzione.

7. ATTACCHI AI SISTEMI DI TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEI DATI

Gli attacchi ai sistemi di trattamento dei dati sono punibili, in particolare: - il fatto di accedere o di mantenersi fraudolentemente in tutto o in parte di un sistema di trattamento automatizzato dei dati; - il fatto di ostacolare o di falsare il funzionamento di un tale sistema; - il fatto di introdurre fraudolentemente dati in un tale sistema, o di sopprimere o modificare fraudolentemente i dati in esso contenuti.

8. SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ONLINE - LOTTERIE

In quanto tali, le lotterie sono vietate. Sono pertanto vietate le vendite di beni immobili, beni mobili o merci effettuate mediante sorteggio, o alle quali siano stati associati premi o altri vantaggi dovuti anche solo parzialmente alla sorte, e in generale tutte le operazioni offerte al pubblico, sotto qualsiasi denominazione, intese a far sorgere la speranza di un guadagno che sarebbe acquisito mediante sorteggio. Qualsiasi violazione del divieto delle lotterie è punibile con tre anni di reclusione e con un'ammenda di 90.000 euro. Tali pene sono aumentate a sette anni di reclusione e a un'ammenda di 200.000 euro qualora il reato sia commesso da un'associazione organizzata. Tali sanzioni possono inoltre essere accompagnate da pene accessorie. In via di eccezione, sono autorizzate a determinate condizioni le seguenti lotterie: - i tradizionali giochi della tombola organizzati in un ambito ristretto e unicamente a fini di intrattenimento sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo o ricreativo, caratterizzati da puntate di valore modesto inferiore a 20 euro. Tali premi non possono in alcun caso consistere in somme di denaro né essere rimborsati. Essi possono tuttavia consistere nell'attribuzione di buoni acquisto non rimborsabili. - le lotterie per le quali non è richiesto ai giocatori alcun contributo finanziario di qualsivoglia natura. In altri termini, le lotterie che non sono subordinate a un acquisto e che non comportano alcun esborso da parte dei partecipanti sono lecite. L'esercizio delle scommesse e dei giochi d'azzardo online è posto sotto un regime di diritti esclusivi rilasciati dallo Stato. Tali scommesse e giochi d'azzardo sono vietati ai minori. Ogni comunicazione commerciale a favore di un operatore di gioco d'azzardo legalmente autorizzato è in particolare: - accompagnata da un messaggio di avvertimento contro il gioco eccessivo o patologico, nonché da un messaggio che rimanda al sistema di informazione e di assistenza istituito tramite un numero verde di assistenza telefonica; - vietata nelle pubblicazioni destinate ai minori; - vietata nei servizi di comunicazione al pubblico online destinati ai minori. Chiunque emetta o diffonda, con qualsiasi mezzo, una comunicazione commerciale non conforme a tali disposizioni è punibile con un'ammenda di 100.000 euro. Il giudice può aumentare l'importo dell'ammenda fino al quadruplo dell'importo delle spese pubblicitarie destinate all'operazione illecita.

9. BORSA VALORI

La società può offrire la consultazione di uno storico delle proprie quotazioni di borsa, a condizione che tali informazioni borsistiche siano accompagnate da una precisa marcatura temporale e dall'indicazione della fonte. In caso di ritrasmissione delle quotazioni diffuse dal server della S.B.F., tali quotazioni sono presentate senza commento. Se gli elementi borsistici non sono esaustivi, la società indica chiaramente la natura dell'estratto presentato (corso medio, eventuale ponderazione per volume, ecc.). La società non può offrire consulenza borsistica sui propri titoli o su quelli del gruppo a cui appartiene. Può tuttavia menzionare l'esistenza di un'analisi finanziaria esterna. Più in generale, la società non inserisce nel proprio chiosco di informazioni finanziarie alcuna raccomandazione di acquisto o di vendita relativa a titoli che detiene nel proprio portafoglio.

10. OFFERTE DI LAVORO

È vietato diffondere, tramite un servizio di comunicazione al pubblico online o per via elettronica, un'inserzione di servizio riguardante offerte di lavoro o di carriera contenente affermazioni false o tali da indurre in errore, in particolare quanto alla gratuità di tale servizio, oppure quanto all'esistenza, all'effettiva disponibilità, all'origine, alla natura e alla descrizione del lavoro o del lavoro a domicilio offerto, alla remunerazione e ai vantaggi accessori offerti, o al luogo di lavoro. La pena è di un anno di reclusione e di un'ammenda di 37.500 euro.

11. PUBBLICITÀ INGANNEVOLE - TUTELA DEL CONSUMATORE

Il fornitore di un sito web deve provvedere affinché i messaggi che diffonde non contengano elementi falsi (pubblicità falsa) o elementi tali da indurre in errore (pubblicità ingannevole). Ciò si applica pertanto allo "spam", vale a dire la tecnica di sollecitazione di massa consistente nell'inviare, mediante un motore di ricerca, lo stesso messaggio pubblicitario a una lista di distribuzione senza previo consenso. Per qualsiasi offerta di vendita di beni o di prestazione di servizi effettuata a distanza a un consumatore, il professionista è tenuto a indicare la denominazione della propria impresa, i propri recapiti telefonici nonché l'indirizzo della propria sede legale e, se diverso, quello dello stabilimento responsabile dell'offerta, nonché il nome della persona considerata direttore della pubblicazione.

12. DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI

L'istigazione all'uso illecito di stupefacenti o al traffico di stupefacenti, anche qualora tale istigazione non sia stata seguita da effetti, oppure il fatto di presentare tali reati sotto una luce favorevole, è punibile con cinque anni di reclusione e con un'ammenda di 75.000 euro. L'istigazione, anche se non seguita da effetti, all'uso di sostanze presentate come aventi gli effetti di sostanze o piante classificate come stupefacenti è punibile con le stesse pene. Il fatto di agevolare, con qualsiasi mezzo, l'uso illecito di stupefacenti, di procurarsi stupefacenti mediante prescrizioni fittizie o di compiacenza, o di fornire stupefacenti dietro presentazione di tali prescrizioni conoscendone la natura fittizia o di compiacenza, è punibile con le stesse pene. L'istigazione di un minore all'uso di stupefacenti è punibile con cinque anni di reclusione e con un'ammenda di 100.000 euro, aumentata a sette anni di reclusione e a un'ammenda di 150.000 euro qualora il minore abbia un'età inferiore a 15 anni. L'istigazione di un minore al traffico di stupefacenti è punibile con sette anni di reclusione e con un'ammenda di 150.000 euro, aumentata a dieci anni di reclusione e a un'ammenda di 300.000 euro qualora il minore abbia un'età inferiore a 15 anni. La produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti è punibile con venti anni di reclusione penale e con un'ammenda di 7.500.000 euro. L'importazione o l'esportazione illecita di stupefacenti è punibile con dieci anni di reclusione e con un'ammenda di 7.500.000 euro. Tali atti sono punibili con trenta anni di reclusione penale e con un'ammenda di 7.500.000 euro qualora siano commessi da un'associazione organizzata.

13. INFORMAZIONE

13.1 Autenticazione delle informazioni

La fonte dell'informazione deve essere chiaramente indicata e, nel caso di un commento, l'autore deve essere nominato.

13.2. Informazioni false

Il fatto di comunicare o divulgare informazioni false allo scopo di far credere che una distruzione, un danneggiamento o un deterioramento pericoloso per le persone stia per essere o sia stato commesso, oppure di comunicare o divulgare informazioni false che inducano a credere a un sinistro e tali da provocare l'intervento inutile dei servizi di soccorso, è punibile con due anni di reclusione e con un'ammenda di 30.000 euro.

14. DISCRIMINAZIONE

Costituisce discriminazione qualsiasi distinzione operata tra persone fisiche in ragione della loro origine, del sesso, della situazione familiare, dello stato di salute, della disabilità, dei costumi, delle opinioni politiche, delle attività sindacali, o dell'appartenenza o non appartenenza, reale o supposta, a un determinato gruppo etnico, nazione, razza o religione. Costituisce inoltre discriminazione qualsiasi distinzione operata tra persone giuridiche in ragione dell'origine, del sesso, della situazione familiare, dello stato di salute, della disabilità, dei costumi, delle opinioni politiche, delle attività sindacali, o dell'appartenenza o non appartenenza, reale o supposta, a un determinato gruppo etnico, nazione, razza o religione dei membri o di taluni membri di tali persone giuridiche. La discriminazione nei confronti di una persona fisica o giuridica è punibile con tre anni di reclusione e con un'ammenda di 45.000 euro qualora consista in particolare nel rifiutare la fornitura di un bene o di un servizio, o nel subordinare la fornitura di un bene o di un servizio a una condizione fondata su uno degli elementi sopra indicati.

15. LESIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA PERSONA

Il fatto di pubblicare, con qualsiasi mezzo, un montaggio realizzato con le parole o con l'immagine di una persona senza il suo consenso, se non risulta evidente che si tratta di un montaggio o se ciò non è espressamente menzionato, è punibile con un anno di reclusione e con un'ammenda di 15.000 euro.

16. PROTEZIONE DELLA PERSONA

Il fatto di ledere volontariamente la vita privata altrui, con qualsiasi procedimento, è contemplato dal Codice penale.

17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA SLEALE

Il Codice della proprietà intellettuale vieta qualsiasi riproduzione di un'opera dell'ingegno senza il consenso del suo autore. Allo stesso modo, qualsiasi uso illecito di un marchio costituisce contraffazione, anche nei metatag dei siti web. Inoltre, il software e la tecnologia sottostante associati ai siti sono protetti e possono essere riprodotti solo con il consenso espresso del titolare dei diritti. Indipendentemente dagli atti che possono costituire contraffazione, qualsiasi appropriazione di diritti appartenenti ad altri può essere perseguita a titolo di concorrenza sleale e di pratiche parassitarie, e può dar luogo alla responsabilità dell'autore. In particolare, prima di inserire un link profondo (deep link) diretto verso un sito di terzi, è opportuno verificare se tale link sia lecito, oppure richiedere l'autorizzazione del sito di destinazione, al fine di prevenire qualsiasi atto che potrebbe successivamente rivelarsi costitutivo di concorrenza sleale.

18. DATI PERSONALI

Qualsiasi persona fisica o giuridica che proceda alla raccolta di dati personali, a titolo gratuito o oneroso, è tenuta a presentare un'apposita dichiarazione del trattamento automatizzato del processo di raccolta di tali dati. A titolo di esempio, un semplice indirizzo email è considerato un dato personale, la cui raccolta deve di conseguenza essere dichiarata. Si tratta inoltre di informare le persone i cui dati sono raccolti della finalità del trattamento posto in essere, del loro diritto di rettifica e, se del caso, del loro diritto di opposizione relativamente ai dati che le riguardano.

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